NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO: RIAVVIO DI ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

Mercoledì 20 Maggio 2020

Con l'ordinanza n.Z00042, pubblicata nella serata di ieri, la Regione Lazio ha stabilito che:

1. Sono da subito consentite:
-l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).

-l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

2. Dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

-palestre e piscine;

-l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

-fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

-le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

-le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;

-i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.

4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
-dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;

-nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

-nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Per gli orari d apertura valgono le regole applicate alle attività lavorative che hanno già ripreso nei giorni scorsi: chiusura entro le ore 21:30 fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.

Il sindaco 

Alessandro Grando

In allegato l’ordinanza.


Allegati

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