L’Imposta sulla pubblicità è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
I mezzi utilizzati per fare pubblicità, possono essere, ad esempio, targhe, insegne di esercizio, cartelli, impianti di segnaletica di indicazione di attività, vetrofanie, locandine, stendardi, scritte su tende, gonfaloni, volantini, totem, striscioni etc..; nonché l'uso di messaggi pubblicitari con strumenti sonori (pubblicità fonica), con pannelli luminosi, proiezioni cinematografiche, palloni frenati etc..
La pubblicità può essere impressa anche sui mezzi di trasporto, pubblici e privati, oppure avvenire a mezzo di autoveicoli o di persone circolanti con cartelli.
La pubblicità è considerata "temporanea", se l'esposizione del mezzo pubblicitario avviene per un periodo di tempo limitato e comunque fino a 3 mesi, e sconta l'applicazione di tariffe ridotte; se invece è superiore a detto periodo, è considerata a tempo indeterminato o "permanente" e sconta tariffe annuali.